I contratti sono la tutela maggiore tra due persone, enti, aziende ma non sempre sono validi e possono risultare nulli.
Per sottoscrivere un accordo che sia validato e quindi effettivo tra due soggetti, privati o giuridici che siano, il contratto è sicuramente la forma migliore e più accessibile. Per un lavoro, un accordo, un servizio interviene in modo semplice e soprattutto comprensibile a tutti.
Ovviamente non solo bisogna procedere nelle modalità e nelle sedi opportune, quindi considerando tutti gli elementi fondamentali per renderlo effettivo ma anche tener conto di quei motivi di invalidità dello stesso che sono frequenti e portano poi a problematiche successive.
Il contratto è un accordo a norma di legge che viene tutelato dall’articolo 1372 del Codice Civile. Permette di rafforzare obblighi e oneri delle parti che sono tenute a rispettare quanto previsto e firmato. Si parla di scioglimento del contratto in alcuni casi, o quando le persone scelgono e accettano reciprocamente di limitarlo e quindi porre fine a quel documento e alla sua valenza, oppure laddove si opti per alcune clausole. Quindi la fine del contratto può essere volontaria per entrambe le parti oppure no. La prima e più diffusa peculiarità dei contratti a cui si mette fine è quella dell’incomprensibilità.
Laddove un contratto risulti essere troppo difficile e quindi non chiaro alle parti, può essere nullo. Questo vale soprattutto per quelli tra privati, che solitamente non hanno troppi vincoli e diciture. Un altro motivo di annullamento è quando il soggetto che ha firmato o che ha redatto lo stesso era capace di intendere e volere oppure che sia stato costretto per violenza. Anche dolo ed errore sono motivi di annullamento. I vizi di cui si tiene conto possono riguardare errori, omissioni volute, inganno. In tutti questi casi decade il contratto tra le parti.
Inoltre, decade anche quando vi sono delle norme inderogabili, degli elementi essenziali mancanti, quando si fa un contratto per cose illecite. Va però diviso ciò che risulta nullo da ciò che è annullabile. Un contratto nullo di fatto viene fatto valere subito, l’annullabilità è secondaria, può essere fatta valere solo dalla parte che di fatto ha un interesse in quel contratto ed entro 5 anni.
In ogni caso, laddove ci siano difficoltà, è sempre possibile far riferimento agli organi competenti per far sciogliere il vincolo e quindi ritenersi liberi dagli obblighi previsti contrattualmente.
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