L’amante può essere denunciato? Secondo la Giurisprudenza ci sono tre casi in cui è possibile. Attenzione dunque!
Capita e non di rado, che nel corso di un matrimonio uno dei coniugi tradisca l’altro. Talvolta la coppia giunge ad una risoluzione pacifica, decidendo di portare avanti il rapporto di coniugio e di lasciarsi alle spalle l’accaduto. In altri casi invece si propende per la separazione o il divorzio. I coniugi hanno un reciproco obbligo di fedeltà e laddove venga trasgredito “il traditore” subirà delle conseguenze legali.
In tanti si chiedono se “la colpa” del tradimento possa essere addebitata all’amante, ossia alla persona terza che subentra in un rapporto stabile di coniugio. La risposta a tale quesito è no, poiché l’obbligo di fedeltà che discende dal matrimonio contratto, grava soltanto sui coniugi. La Giurisprudenza ha elaborato però delle fattispecie secondo le quali, l’amante potrebbe essere suscettibile di conseguenze penali e civili.
L’amante è del tutto estraneo all’accordo stipulato tra le parti, non viola quindi normativa alcuna. L’obbligo di fedeltà grava soltanto sul marito e sulla moglie. La normativa si estende anche alle coppie conviventi di fatto e ai fidanzati. Sussistono però delle specifiche fattispecie che integrano delle ipotesi delittuose tali per cui è possibile denunciare l’amante. Non si tratta di leggi, ma di orientamenti giurisprudenziali.
Una prima ipotesi considerata punibile dalla Cassazione, si verifica allorché l’amante riveli di avere una relazione o di aver avuto una relazione con una persona legata da vincolo matrimoniale ad altra o comunque da relazione stabile. In tal caso la condotta in esame integra il delitto di diffamazione poiché viene leso l’onore del coniuge tradito e del traditore. In questo caso l’amante può essere denunciato.
Nel corso degli anni i giudici hanno sposato un’ulteriore tesi giurisprudenziale. Nel 1990 l’Autorità Giudiziaria ha sancito che l’amante qualora si introduca consapevolmente in casa del coniuge tradito, conscio di violare i luoghi frequentati abitualmente dalla coppia, può incorrere nel delitto di violazione di domicilio.
Infine, c’è una terza ipotesi. Si tratta di un orientamento minoritario e nella prassi superato. I giudici nel lontano 1988 hanno ritenuto ammissibile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal coniuge tradito nei confronti dell’amante che avrebbe commesso l’illecito di induzione al tradimento. Non si tratta dunque di un reato, ma di un illecito civile.
Al di là dunque di legittime considerazioni di carattere morale, secondo le quali l’amante avrebbe qualche forma di responsabilità, per la legge italiana il terzo che consuma una relazione con un uomo o una donna unito/a da vincolo matrimoniale o da relazione stabile con altri, non è suscettibile di alcuna conseguenza, a patto che- come accennato- non:
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