Chi prende una pensione troppo bassa ha diritto, a determinate condizioni, ad arrivare a percepire un importo minimo prefissato. Lo strumento previdenziale che consente di fare tutto ciò si chiama integrazione al trattamento minimo.
Per esempio, un pensionato che prende 300 euro al mese di pensione, può integrare ciò che gli spetta in base ai contributi che ha versato, con il trattamento minimo. Che ogni anno si adegua al tasso di inflazione. E recentemente l’INPS ha confermato l’incremento 2024. Lo sai che prenderai una pensione minima di 598 euro se le tue condizioni reddituali lo consentono?
L’integrazione al trattamento minimo INPS è uno strumento che consente di rendere più dignitose le prestazioni percepite dai cittadini. Si tratta della soglia minima della pensione che un pensionato dovrebbe arrivare a percepire. Ma in base a determinate condizioni reddituali. Infatti non tutti possono godere di questa integrazione di importo. Partiamo dal dire che questo strumento non riguarda i cosiddetti contributivi puri. parliamo di soggetti che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. In questo caso il diritto all’integrazione viene meno. Quindi, l’integrazione al trattamento minimo dell’INPS da 598 euro al mese può riguardare soggetti che hanno contributi accantonati prima del 1996. Ed a qualsiasi titolo, anche figurativi o volontari, da riscatto e così via dicendo.
Stabilito il primo requisito dell’anzianità di contribuzione utile all’integrazione, ecco che bisogna parlare del requisito reddituale. Infatti, avrà diritto all’integrazione al trattamento minimo il pensionato che soddisfa i requisiti reddituali individuali e se presente, cumulati con il coniuge. L’integrazione può essere presa interamente o in parte. E dipende sempre dal reddito. L’integrazione intera spetta a pensionati con redditi individuali fino a 7.781,93 euro se il trattamento previdenziale è nato prima del 1994. Infatti, per questi trattamenti più vecchi non si guarda al reddito coniugale. Se il trattamento è nato durante il 1994 (dal 1° gennaio al 31 dicembre in base alla data di liquidazione del trattamento), l’integrazione intera spetta sempre con redditi individuali fino a 7.781,93 euro. In presenza del coniuge il reddito non deve superare 31.127,72 euro. Per pensioni nate dopo il 1994 invece, reddito individuale fino a 7.781,93 euro e reddito cumulato con il coniuge fino a 23.345,79 euro. La maggiorazione spetta in misura ridotta fino alla soglia di 15.563,86 euro individuale, 38.909,65 euro insieme al coniuge (pensioni nate nel 1994) o 31.127,72 (pensioni nate dopo il 1994.
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