Una delle misure più importanti per la natalità è senza dubbio il congedo parentale. Perché entrambi i genitori di un nuovo nato o di un bimbo adottato, possono sfruttare fino a 2 mesi di congedo retribuito all’80% dello stipendio e 7 mesi retribuiti al 30%.
L’INPS ha recentemente illustrato le modalità operative e le regole del congedo parentale con una circolare ufficiale. E soprattutto per via di alcune novità valide solo per il 2024 sono istruzioni fondamentali per i genitori interessati.
Le novità spiegate dall’INPS e provenienti dalla manovra di Bilancio 2024
Entro i 6 anni di vita del bambino i genitori possono godere del congedo parentale di due mesi con retribuzione pari al 80% dello stipendio originario. Due mesi con l’80% dello stipendio e non uno.
Questo però solo per il 2024 perché il secondo mese di congedo parentale dall’anno venturo sarà fruibile ma al 60% dello stipendio. Il congedo può essere goduto da tutti e due genitori. Se a fruirne è solo uno non ci sono problemi mentre se sono entrambi, l’INPS specifica che il congedo deve essere ripartito tra i due. In pratica devono essere sempre due i mesi di congedo sfruttati dai genitori. I due mesi se li sfruttano entrambi i genitori devono essere ripartiti tra i due.
Due mesi con l’80% dello stipendio e non uno, ecco la novità del congedo parentale INPS
Ricordiamo che il congedo come sempre può essere fruito dalla madre dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria e dal padre in aggiunta ai 10 giorni di congedo in concomitanza della nascita. Parliamo del congedo di paternità che si può sfruttare a partire da due mesi prima della nascita a 5 mesi dopo la nascita e che raddoppia in caso di parto gemellare. Il congedo è della durata massima di 9 mesi da sfruttare fino ai 12 anni di età del figlio. Prima il congedo era sempre di 9 mesi, ma ripartiti in 3 mesi per il padre, 3 mesi per la madre ed altri 3 mesi da decidere in comune accordo. Ed erano tutti indennizzati al 30%. Dopo le ultime due leggi di Bilancio, la misura è stata potenziata, arrivando ai due mesi indennizzati all’80% prima citati. Gli altri 7 mesi di congedo restanti, possono essere fruiti al 30% della retribuzione.
Quelli che a tutti gli effetti sono dei nuovi congedi parentali decorrono come logica vuole, dal 1° gennaio 2024. Di conseguenza riguardano i contribuenti che hanno terminato di fruire della maternità o del congedo di paternità a partire dal primo gennaio 2024. Questo è un chiarimento molto importante che ha confermato l’INPS nella sua circolare numero 57 del 18 aprile scorso. E quindi viene chiarito che coloro i quali hanno terminato le maternità o le paternità prima della fine del 2023, non possono godere del congedo aggiuntivo di un mese all’80%.