Ormai anche quando si fa una foto ci deve essere un po’ di paura, se scatti un’immagine così rischi davvero tanto. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.
Nell’ambito delle immagini c’è tutta una legislazione che in molti non conoscono come dovrebbero e dunque diventa molto interessante approfondire l’argomento.
Ci soffermeremo su un particolare nello specifico.
Cosa rischiamo se facciamo questa foto?
La pratica di fotografare le targhe delle auto si è diffusa ampiamente con l’avvento degli smartphone. Ma cosa accade realmente quando la targa del nostro veicolo viene immortalata da un altro automobilista? Questa azione può avere conseguenze legali? Esploriamo insieme questo tema, analizzando vari aspetti legati alla privacy, alla legalità dell’atto e alle possibili ripercussioni.
Iniziamo col dire che la targa di un veicolo è considerata un dato pubblico. Essa serve a identificare gli autoveicoli in modo certo ed associarli al relativo proprietario. Di conseguenza, fotografare una targa non viola di per sé alcuna normativa sulla privacy, poiché non si tratta di un dato personale sensibile. Chiunque può accedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e ottenere informazioni su un’auto fornendo la relativa targa. Queste informazioni possono rivelarsi utili in diverse circostanze, come ad esempio per verificare la presenza di pignoramenti o fermi amministrativi su un mezzo.
Divulgazione dell’immagine e privacy
Sebbene la targa sia un dato pubblico, ciò non significa che sia lecito divulgare liberamente l’immagine del veicolo e della sua targa su internet o tramite chat. La vita privata del titolare del mezzo rimane tutelata dalla legge sulla privacy. Divulgare dove si trovava il veicolo in un determinato momento senza il consenso del proprietario potrebbe infatti ledere il diritto alla riservatezza dello stesso.
Quando parliamo di contravvenzioni stradali per violazione del codice della strada, queste possono essere elevate solo da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge (polizia locale o di Stato, carabinieri ecc.). Il verbale redatto dall’agente costituisce atto pubblico perché basato su una conoscenza diretta dell’infrazione commessa. Di conseguenza, una fotografia scattata da un privato non può essere utilizzata come prova diretta per elevare una sanzione stradale a causa dell’assenza dell’agente al momento dell’infrazione e perché lo strumento utilizzato (es: smartphone) non è validato dalla legge.
Eccezioni legate all’uso delle fotografie
Tuttavia, esistono situazioni in cui una fotografia scattata da privati può assumere valore probatorio: per esempio nel caso in cui serva a documentare reati quali abusi edilizi o sfruttamento illegale della manodopera. In questi casi, l’immagine può essere presentata alle autorità competenti come elemento a supporto delle indagini preliminari.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda invece lo scatto fotografico che include non solo il veicolo ma anche il suo titolare senza consenso esplicito. Secondo pronunce della Cassazione italiana, tale azione potrebbe configurarsi come reato di molestia qualora il soggetto fotografato dia chiari segni di disapprovazione verso lo scatto ed esso rappresenti l’elemento principale dell’immagine.
In sintesi, mentre la fotografia della sola targa rientra nell’alveo delle azioni generalmente consentite dal punto vista legale – fatta eccezione per specifiche finalità lesive della privacy -, ogni ulteriore uso delle immagini ottenute deve essere valutato con attenzione rispetto ai diritti dei soggetti coinvolti.