Il testamento rappresenta uno degli strumenti giuridici più significativi attraverso cui una persona può disporre dei propri beni in vista della propria morte.
Tuttavia, non tutte le forme di testamento sono ammesse dalla legge italiana, e ignorare tali restrizioni può portare a spiacevoli sorprese.
Per evitare spiacevolissime sorprese legalmente invalidanti dopo la propria morte, è essenziale affidarsi alla consulenza professionale di avvocati o notai esperti in materia successoria.
Saranno loro a guidarvi nella redazione corretta del vostro atto testamentario assicurandosi che rispetti pienamente i dettami normativI e rifletta fedelmente le vostre intenzioni senza incorrere nelle forme vietate dalla legge.
Spiacevoli sorprese con il testamento
La normativa italiana, precisamente l’articolo 689 e l’articolo 635 del codice civile, stabilisce chiaramente quali tipologie di testamenti sono considerate invalide. Tra queste troviamo il testamento congiuntivo, il testamento reciproco e la disposizione testamentaria sotto condizione di reciprocità. Queste forme sono proibite poiché potrebbero alterare la libera volontà dei testatori, facendo sì che le loro ultime disposizioni siano influenzate da accordi reciproci piuttosto che da decisioni personali autonome.
Nel caso del testamento congiuntivo, due o più persone decidono di esprimere le loro volontà testamentarie nello stesso documento. Un esempio classico è quello di due coniugi che nominano un parente come erede universale in un unico atto. Questa pratica è vietata perché potrebbe portare a una fusione delle volontà individuali in un’unica decisione comune.
Similmente problematico è il cosiddetto testamento reciproco, dove due o più soggetti si nominano reciprocamente eredi mediante lo stesso documento o mediante atti separati ma sostanzialmente identici per contenuto e data. Anche se la Corte di Cassazione ha chiarito che i testamenti simultaneamente correlati possono essere validi se costituiscono attualmente atti distinti (sentenza n. 18197/2020), rimane fondamentale evitare situazioni in cui la libertà testamentaria possa essere compromessa da accordi preesistenti.
Un’altra forma invalida è quella che prevede l’istituzione di un erede o legatario sotto condizione che questi faccia lo stesso nei confronti del primo. Tale pratica è vietata poiché introduce una condizionalità estranea alla libera determinazione individuale riguardante le disposizioni post-mortem.
Al centro della questione vi è la natura profondamente personale del testamento: ogni disposizione deve scaturire dalla libera volontà dell’individuo senza interferenze esterne. È per questo motivo che anche predisporre un testamento il cui contenuto sia determinato da terzi risulta essere vietato (art. 681 codice civile). La legge mira a proteggere l’autonomia decisionale dell’individuo nella gestione delle proprie ultime volontà.