Quando si riceve una multa per eccesso di velocità, il primo istinto è spesso quello di chiedersi se esista la possibilità di fare ricorso.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10505/2024, ha portato alla luce una questione particolarmente interessante riguardante le multe effettuate tramite autovelox: la differenza tra apparecchiature approvate e quelle omologate.
La vicenda prende le mosse da un verbale emesso nei confronti di un automobilista che viaggiava a 97 km/h in una zona dove il limite massimo consentito era di 90 km/h.
La rilevazione era stata effettuata mediante un apparecchio RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179), installato in maniera fissa e di proprietà del Comune di Treviso.
Tuttavia, l’apparecchiatura in questione risultava essere approvata ma non omologata; questo dettaglio ha portato all’annullamento del verbale già in primo grado, decisione poi confermata anche dal Tribunale d’appello.
Il Comune di Treviso aveva presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che l’accertamento della violazione fosse valido nonostante l’apparecchio utilizzato non fosse omologato ma soltanto approvato.
La distinzione tra i due termini è stata al centro del dibattito: mentre l’omologazione implica una procedura tecnica ministeriale che autorizza la riproduzione in serie dell’apparecchio dopo averne testato la funzionalità e precisione in laboratorio, l’approvazione si configura come un procedimento meno stringente che non richiede tale comparazione dettagliata.
Multa autovelox, non sempre si paga
La Suprema Corte ha ribadito quanto già espresso dal Tribunale d’appello: i due processi hanno finalità diverse e solo l’omologazione può garantire con certezza la precisione dello strumento utilizzato per rilevare le infrazioni stradali.
Inoltre, è stato sottolineato come il Codice della Strada faccia chiara distinzione tra dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni che devono necessariamente essere omologati – come nel caso degli autovelox – rispetto ad altri per cui può bastare una semplice approvazione.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente giuridico poiché chiarisce definitivamente che gli autovelox utilizzati per accertamenti sulla velocità devono essere obbligatoriamente omologati per poter costituire prova valida ai fini dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.
Di conseguenza, tutti quegli apparecchi non adeguatamente certificati secondo le normative vigenti comportano l’invalidità dei verbali emessi sulla base delle loro rilevazioni.
In conclusione, questa pronuncia mette in evidenza quanto sia cruciale assicurarsi che gli strumenti utilizzati per il controllo della velocità sulle strade rispettino rigorosamente i criteri imposti dalla legge.
Per gli automobilisti sanzionati attraverso dispositivi non conformi alle prescrizioni normative vigenti si apre quindi una concreta possibilità di contestare efficacemente tali verbali.